English French German Italian Portuguese Russian Spanish
  datario
GIO 21
NOVEMBRE
 
jonio
Breaking
Jonio
25/04/2022 16:41:16 Rogliano: Serata di premiazioni per poeti e narratori     18/01/2022 17:40:14 VACCARIZZO A./SINDACO RINGRAZIA ASP E VOLONTARI SONO 31 I CASI DA ACCERTARE     29/12/2021 14:08:00 Vaccarizzo Albanese - Domenica 16 gennaio 2022 nuovo vax day     09/03/2021 16:12:28 Acri: Le occasioni formative dell’Istituto Falcone     13/02/2021 19:56:03 «Solo 89 comuni calabresi superano il 65% di raccolta differenziata»  
txtRICERCA
 
 
 
 
 
 

Reclame
 
 

Corigliano-Rossano: Il sindaco ha emesso una nuova ordinanza
Il provvedimento è indirizzato a tutti i pazienti del medico di base trovato positivo al coronavirus
 lunedì 23 marzo 2020 10:03
Corigliano-Rossano: Il sindaco ha emesso una nuova ordinanza Questo è il testo integrale dell’ordinanza firmata ieri sera.
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)

N. 54 del 22/03/2020

Oggetto: misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio comunale del Comune di Corigliano-Rossano - Individuazione soggetti da sottoporre a quarantena precauzionale per contatti con persona affetta da COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Il Comune di Corigliano-Rossano è interessato da diversi focolai di trasmissione del Virus COVID- 19 e, per effetto di quanto sopra, sono state emanate una serie di ordinanze generali contingibili ed urgenti, ossia, rispettivamente l’ordinanza sindacale n. 47, 49, 50, 51 e 53 in stretta sequenza, tutte afferenti l’emergenza epidemiologica in atto e tutte concentrate nei primi venti giorni di marzo 2020;
Le ordinanze di che trattasi hanno inteso specificare, nel contesto territoriale di Corigliano-Rossano, gli aspetti più pregnanti dei DPCM e delle ordinanze regionali che hanno finora cadenzato la pandemia in atto;

- Il nostro Ente, oltre a registrare diversi casi di positività al Coronavirus, conta un numero 8 ragguardevole di casi di quarantena obbligatoria, ascrivibili a diverse causali, ma, oggettivamente, preoccupanti per una corretta gestione dell’emergenza.
- Finora, peraltro, pur comunicando quotidianamente e con assoluta trasparenza icasi di positività, lo scrivente è stato sempre rispettoso della Privacy delle persone coinvolte, addivenendo, con gli uffici preposti, alla pubblicazione in Albo Pretorio del solo elenco numerico delle ordinanze di quarantena e non anche del relativo testo, sia pure intercalato delle necessarie OMISSIONI a tutela della riservatezza delle persone;
- Con la presente, purtroppo, appare assolutamente necessario derogare al profilo di riservatezza circa le persone fisiche affette dalla patologia virale di che trattasi, come peraltro assentito dal Garante per la Privacy con Provvedimento n. 15 datato 2 febbraio 2020, nel quale il Garante medesimo non esclude che la Protezione Civile possa operare in deroga al GDPR, ma solo per il periodo limitato alla gestione del rischio.
Alla base di tale deroga c’è, infatti, l’interesse pubblico sotteso dalla possibilità del contagio da COVID-19, in piena emergenza epidemiologica, da parte dei pazienti frequentanti in un preciso arco temporale lo studio medico di un professionista affetto dalla patologia in questione;

ATTESO CHE:
A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale- il Capo del Dipartimento della protezione civile chiedeva con urgenza il parere del Garante per la Privacy in ordine a una bozza di ordinanza, contenente i primi interventi in Italia;
Il documento sottoposto al vaglio consultivo del Garante prevedeva che i soggetti operanti nel Servi­ zio nazionale di protezione civile potessero effettuare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, di dati personali anche relativi agli artt. 9 e 1O GDPR (ovvero dati particolari/sensibili) che risultassero necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Veniva, inoltre, prevista la possibilità di comunicazione e diffusione dei dati comuni raccolti a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopra citati, nei casi in cui essa risultasse indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività in capo alla Protezione Civile.
Infine, veniva precisato che i trattamenti dovessero essere effettuati nel rispetto dei principi di cu i al­ l’art. 5 GDPR e che, nel contesto dell’emergenza, avuto riguardo all’esigenza d i contemperare la funzione di soccorso con quella afferente la salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti operanti potessero conferire le autorizzazioni di cu i all’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) con modalità semplificate, anche oralmente.
PRECISATO CHE:

• per dato personale s’intende “qualsiasi informazione ritardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato» ): si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata . direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome. un numero di identificazione. dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica. genetica. psichica, economica. culturale o sociale (Art. 4, n. 1, GDPR)“.
• il trattamento dei dati sanitari può essere lecito secondo le disposizioni di cui all’art. 9 GDPR, tra gli altri casi, quando: » il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’U­ nione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, let. g) GDPR);
> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale;

• nei casi di cui sopra non sarà necessario il consenso degli interessati.

CONSIDERATO CHE:

• tra i casi di positività da coronavirus già accertati dalle autorità sanitarie competenti c’è un caso che desta particolari preoccupazioni per il ruolo svolto dal soggetto coinvolto, ossia il Medico di Medicina Generale, il dott. C. F., con studio in via Bernardino Telesio, Corigliano-Rossano, in località Scalo di Rossano, il quale ha manifestato consenso alla presente ordinanza per la potenziale indeterminatezza del possibili contatti , a tutela quindi dell’interesse pubblico e di quello dei suoi assistiti;
• ad oggi non è stato possibile determinare tutte le persone che nell’arco temporale di potenziale contagio da COVID-19 si sono recate presso l’ambulatorio medico di cui sopra per essere visitate;
• la particolarità della professione del soggetto coinvolto, che impone il contatto stretto con i pazienti, rende assolutamente urgente la individuazione di tutte le persone che, per qualsiasi motivazione, abbiano avuto contatti e si siano recate presso l’ambulatorio medico di cui sopra dal 03.03.2020 al 16.03.2020;
• si rende opportuna la presente ordinanza, per il suo impatto immediato, a tutela del superiore interesse pubblico a verificare la possibilità del contagio da COVID-19 nei soggetti di cui sopra attraverso una messa in quarantena obbligatoria con obbligo di registrazione presso il Distretto di Prevenzione;
• quanto sopra rientra tra le deroghe consentite sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 9 dell’EU RGPD, recante “Trattamento di categorie particolari di dati personali’’, nonché per effetto del Provvedimento del garante per la Privacy n. 15 del 02.02.2020, stante l’interesse pubblico sotteso all’emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente afferente l’emergenza epidemiologica in atto sotto forma pandemica per contagio da COVID-1 9;
• tutte le persone che, in qualsiasi forma, sporadica o meno, abbiano avuto contatti lo studio medico di cui sopra sono tenuti a mettersi in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, in quanto potenzialmente portatori del virus di che trattasi;

RITENUTO

indifferibile ed urgente l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’interesse pubblico sopra evidenziato;

VISTO

• il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personal i, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n . 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo I O agosto 201 8, n. I O l , recante “Disposizioni per l ’adeguamento della normati va nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personal i, nonché alla libera circolazione d i tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE’’, d i seguito Codice;
• l ’art. 25 del d.lgs. 2 gennaio 201 8, n. 1, Codice della protezione civile.
• l’ art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;
SENTITO
il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; col consenso del soggetto interessato
ORDINA
in qualità di Sindaco nonché di Capo della Protezione Civile sul territorio, a tutela del superiore interesse pubblico esplicitato nella narrativa e qui richiamato integralmente ed a tutela della salute dei soggetti destinatari della presente, quanto segue:

a) A tutti i soggetti che, nell’arco temporale che va dal 03.03.2020 al 16.03.2020, per qualsiasi motivazione, abbiano avuto contatti diretti con il medico di Medicina Generale dott. C. F., con prestazioni rese anche in Corigliano-Rossano presso lo studio di via Bernardino Telesio - in località Scalo di Rossano -, affetto da COVID-19, con positività accertata secondo Protocollo sanitario, a mettersi in quarantena obbligatoria precauzionale presso la propria residenza o presso un domicilio debitamente eletto, anche al fine di scongiurare una possibile propagazione del contagio;
b) Agli stessi soggetti di comunicare la quarantena al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, al quale spetta il compito di valutare se confermare o interrompere la quarantena domiciliare precauzionale di cui al punto a) della presente ordinanza;
c) La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell ’Ordinanza n. 112020 (comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’ASP);
- I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperi bili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d’intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l’isolamento e le misure di sicurezza pre­ viste dagli stessi;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia d i Cosenza; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell’ordine presenti su Corigliano-Rossano; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della regione calabria; ali’Assessorato regionale alla Sanità; ali’Azienda Sanitaria Provinciale; alla Direzione Sanitaria dello Spoke Corigliano-Rossano ; ai distretti sanitari; al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
che copia della presente venga pubblicata ali’Albo Pretorio del Comune.

STABILISCE

Che la presente Ordinanza integra le precedenti;

COMUNICA

che l’inosservanza della presente ordinanza integra la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (Inosservanza di un provvedimento di un’autorità) con pena prevista dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare una ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica ) con pena prevista della reclusione da 6 mesi fino a 3 anni;

avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
    COMUNICATO STAMPA
Visualizza in pdf
 

 
 
 
#ordunanza sindaco
 
QR-Code
Copyright © 2014-2024 Corigliano Informa Tutti i diritti riservati. Direttore editoriale Giacinto De Pasquale
Accesso Riservato Powered by by Giovanni Gradilone