Corigliano-Rossano: Emergenza coronavirus il sindaco Stasi firma una nuova ordinanza con la quale limita all’essenziale la circolazione di persone e mezzi sul territorio |
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Il provvedimento trova giustificazione con l’atteggiamento, alquanto irresponsabile, tenuto negli ultimi giorni da diversi cittadini |
venerdì 20 marzo 2020 19:40 |
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Si fa sempre più stringente l’esigenza di limitare al massimo la circolazione di persone e mezzi sul territorio comunale, soprattutto alla luce della grave emergenza sanitaria creata dal Covid-19. Da qui la necessità di impedire che si possano vedere ancora in città scene come avvenuto anche questa mattina davanti all’ufficio postale, non è possibile che tante persone siano concentrate in un posto, anche perché come da tantissimi giorni ormai stanno dicendo gli esperti, il modo migliore per combattere il virus è rimanere in casa. Ed è proprio in cirtù di quanto sta accadendo in questi ultimi giorni che il sindaco, Flavio Stasi, è stato costretto ad emettere oggi una nuova ordinanza (la n. 53) con la quale va a stabilire “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio comunale del Comune di Corigliano-Rossano - provvedimenti urgenti di chiusura alle 18,30 di tutti gli esercizi commerciali, chiusura ai pedoni degli spazi pu bblici adibiti al passeggio, divieto di pratiche sportive all’aperto, divieto di eccessi nei supermercati ed inasprimento delle sanzioni amministrative”. In estrema sintesi il sindaco va a limitare al massimo il movimento di persone e mezzi sul territorio, ed in particolare stabilisce: “a) la chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i Lungomari, la spiaggia e l’arenile insistenti nel territorio comunale e, in particolare, nei parchi pubblici, nelle piazze e negli spazi verdi; b) il divieto assoluto ai proprietari di più alloggi di transitare dall’uno all’altro, dovendo, gli stessi, permanere negli alloggi di residenza, salvo diversa comunicazione fatta pervenire al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e per comprovate ragioni di necessità; c) il divieto della pratica sportiva all’aperto, in forma sia individuale che aggregata, salvo che per necessità mediche debitamente certificate; d) il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti, salvo comprovati motivi risultanti rigorosamente dall’autocertificazione, attestante anche il proprio status con riferimento alla quarantena ed alla contrazione del virus COVID-19; e) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali sul territorio comunale, senza alcuna deroga, il sabato nelle ore pomeridiane e la domenica per tutta la giornata, nonché la chiusura alle ore 18.30, senza eccezioni, nei giorni feriali; f) la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in tutte le aree di servizio che insistono sul territorio comunale; g) il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più d i una volta ogni due giorn i; in tal caso l’autocertificazione non sarà considerata adeguatamente motivata, così come definito al punto i); h) il divieto di recarsi presso gli uffici postali e bancari, così come presso qualsiasi altro ufficio eventualmente aperto al pubblico, per operazioni non strettamente necessarie e differibili (non a scadenza); in caso non si riesca a dimostrare la non differibilità e/o necessità dell’operazione, l’autocertificazione non sarà considerata adeguatamente motivata, così come definito al punto i); i) l’inasprimento delle sanzioni a carico dei conducenti di veicoli e/o dei pedoni circolanti nel territorio comunale senza giustificato motivo, ovvero: I. omettendo l’esibizione dell’autocertificazione richiesta dall’ultimo DPCM - comprensiva anche delle notizie in ordine ad una possibile intervenuta quarantena o, ancor di più, ad una presunta positività da COVID-19; II. esibendo una autocertificazione rispetto a motivazioni di non comprovata necessità; III. circolando ripetutamente, pur esibendo la autocertificazione; IV. in caso di circolazione ingiustificata di minori, saranno chiamati a rispondere sia penalmente che amministrativamente i titolari della potestà genitoriale; j) restano in vigore tutte le misure e le restrizioni vigenti sancite nelle ordinanze precedenti in tema di contenimento dell’infezione da COVID-19 e non superate dalla presente ordinanza, per le quali si estendono le sanzioni, così come definite nella presente ordinanza;” Qui di seguito si trascrive integralmente il testo dell’ordinanza.
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)
N. 53 del 20/03/2020
Oggetto: Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio comunale del Comune di Corigliano-Rossano - provvedimenti urgenti di chiusura alle 18,30 di tutti gli esercizi commerciali, chiusura ai pedoni degli spazi pu bblici adibiti al passeggio, divieto di pratiche sportive all’aperto, divieto di eccessi nei supermercati ed inasprimento delle sanzioni amministrative.
IL SINDACO PREMESSO CHE Il DPCM in data 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’’, è l’ennesimo Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il terzo in soli quattro giorni, finalizzato a ridefinire in senso ancor più restrittivo il quadro delle misure di contenimento imposte dalla possi bilità d i contagio dal Coronavirus; in particolare, il predetto DPCM, in un ragionamento molto articolato, dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, di quelle afferenti i servizi di ristorazione (le eccezioni sono riportate nell’allegato 1 al DPCM) nonchè di talune attività inerenti i servizi alla persona (ricomprese analiticamente nell’allegato 2 allo stesso DPCM), garantendo, viceversa, i servizi di pubblica utilità, quali i servizi bancari, quelli finanziari e assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zoo tecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi); gli Allegati 1 e 2 contengono l’elencazione esplicativa delle attività consentite per quel che concerne il “commercio al dettaglio“ e i “servizi alla persona“; la ratio delle misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio in un’ottica più radicale rispetto a quella contenuta nei precedenti DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, ponendo in essere un’operazione di isolamento ancora più massiccia e, correlativamente, esigendo un maggiore sacrificio da parte dei cittadini, condizionati nei comportamenti più ordinari dalla costrizione domiciliare;
ATTESO CHE l’ultimo DPCM ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della “permanenza generalizzata presso la propria residenza“ (#IoRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l’occorrente per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell’ordinario quotidiano; quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell’essenziale che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti; senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione dei comportamenti , eccezionale e straordinaria, e per un efficace riscontro, nel breve e nel medio termine, di un reale isolamento del virus pandemico; nella stessa direzione va l’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Calabria in data 14.03.2020; l’Amministrazione comunale, allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte, ha agevolato la fruizione massiccia di ferie e di congedi da parte del personale ed ha approvato un disciplinare per la concessione del lavoro agile, pubblicando in Albo l’avviso per le richieste di adesione da parte del personale; VISTI E RICHIAMATI
l’Ordinanza Sindacale n. 31 del 24/02/2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus)’“ con la quale si era già disciplinato il regime di comunicazione obbligatoria da parte dei cittadini rientrati sul territorio comunale che avessero soggiornato o transitato nelle zone individuate dall’alt. I del DPCM n. 6 del 22.02.2020; la disposizione, nella qualità di Autorità sanitaria e di protezione civile, n. 26475 del 06.03.2020, con oggetto “Adozione misure per contrastare la diffusione del coronavirus alla luce dell’evoluzione epidemiologica - richiesta attivazione pre-triage “ con la quale si disponeva l’attivazione del pretriage presso i plessi dello Spoke Corigliano-Rossano attraverso il supporto di associazioni di volontariato e protezione civile, col fine di tutelare la funzionalità delle strutture ospedaliere; il DPCM del 08/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del vin1s COVID - 19, sull’intero territorio nazionale’’; l’Ordinanza sindacale n. 47 del 08/03/2020 con oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione ed al contenimento del rischio contagio da COVJD-19 nel Comune di Corigliano Rossano - Recepimento ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 3 dell ’8 Marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento“; l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: “Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19“; il DPCM del 09/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVJD - 19, sull’intero territorio nazionale“; L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del I 0/03/2020 recante in oggetto: “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVJD-2019“; L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 dell’ 1 1/03/2020 recante in oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019“; il DPCM dell’l 1/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale“. L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi ali ’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale“; l’ordinanza sindacale n. 49 in data 12 marzo 2020, recante in oggetto “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVJD 19 sul territorio del Comune di Corigliano Rossano“; Il Decreto Legge cd. “#Curaltalia“ in data 17.03.2020, n. 18, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gl i effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, in corso di pubblicazione ;
RILEVATO CHE
alla data odierna sono stati registrati n. 8 (otto) casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio comunale e sono state raggiunte da ordinanza d i quarantena obbligatoria oltre 159 persone, mentre altre 80 circa sono in arrivo per ulteriori situazioni a potenziale rischio contagio;
le strutture ospedaliere sul territorio regionale continuano a risultare particolarmente carenti, come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell’emergenza coronavirus; in particolare, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell’emergenza oggettivamente insufficienti; è stato necessario emanare un ’ulteriore ordinanza, la n. 50 del 14/03/2020, per inibire il traffico veicolare agli accessi per i lungomare del territorio comunale al fine di scoraggiare e limitare le possibilità di assembramenti e contatti lungo i viali del litorale; con l ’ordinanza n. 51 del 16.03.2020 si è proceduto ad adottare misure ritenute urgenti in relazioni a quanto segue: a) ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE p) CHIUSURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CHE UTIlizzano LAVORO AGILE X) RIDUZIONE CANTIERI NON INDISPENSABILI
CONSIDERATO CHE
l’ultima Ordinanza del Presidente della Regione Calabria - in data 14.03.2020 - ha sancito la chiusura dei parchi pubblici e similari sulla scorta della circostanza che ancora in troppe città calabresi i luoghi deputati ordinariamente al relax si trasformano natura/iter in pericolose occasioni di assembramenti. D’altra parte, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 14.03.2020, che inibiva il transito veicolare in alcune zone strategiche, andava nella direzione di un inasprimento delle misure nei luoghi di relax, al fine di incidere sulle consuete abitudini dei cittadini, residenti e non, nei fine settimana; La particolare congiuntura di questi giorni - sia sul piano regionale che strettamente locale - porta a prevedere la necessità di un ulteriore sforzo dei cittadini, finalizzato a fare barriera concreta alla diffusione del virus COVID-19: nell’intesa che solo portando ad effetto per qualche giorno ancora l’enorme sacrificio richiesto a tutti noi dai DPCM del Governo nazionale sarà possibile contrastare con efficacia il virus; L’esistenza di situazioni “deboli’’, d’altra parte, anche se sporadiche, porterebbe, viceversa, ad aumentare esponenzialmente la possibilità di incremento dei focolai, circostanza che, su scala regionale, ha indotto il Presidente della Regione Calabria ad isolare completamente talune località, sia nello Jonio reggino, che nel Tirreno cosentino; Le leggerezze di alcuni, purtroppo, potrebbero costare un caro prezzo a se stessi ed ai tanti che rispettano scrupolosamente le regole e restano nelle proprie case, tenuto conto, come sottolineato dal Ministro dell’Interno, che “il virus è più veloce e subdolo dei piccoli espedienti per aggirare le ordinanze“. Occorre, peraltro, comprendere che, quando si parla di #RestareaCasa, non si vuole alludere alla possibilità di transitare da un alloggio all’altro, pur appartenente a ciascuno di noi, bensì di scegliere l’unico alloggio nel quale sostare e starci fino in fondo, non essendo consentita l’assurda mobilità dalle prime alle seconde case o gli assembramenti non necessari tra persone legate da rapporti parentali; Allo stesso modo non appare ragionevole il transito veicolare dei non residenti: a tal punto che il Comune ha imposto la linea forzosa, per i dipendenti provenienti da altro Comune, del lavoro agile, se possibile, o, altrimenti, delle ferie forzose: senza indugio e senza discussioni. È inoltre indispensabile seguire le indicazioni del Presidente della Regione Calabria che invita a non riempire i carrelli di eccessi alimentari, assolutamente non necessari, aggiungendo che è opportuno velocizzare la propria permanenza nei Supermercati per consentire a tutti di approvvigionarsi dell’essenziale con celerità, evitando le lunghe file all’esterno dell’ingresso, come sta avvenendo su opportuna disposizione dei titolari; pur mantenendo ferme le indicazioni del DPCM sulle aperture dei Supermercati e di altre attività commerciali, per ovvie ragioni, è necessario, peraltro, incidere sugli orari ed inibire quanto meno parte dei fine-settimana, vietando la stessa apertura i sabati pomeriggio e le domeniche, anche a tutela ed in solidarietà dei lavoratori di tali esercizi esclusi dai provvedimenti di chiusura del DPCM 11103/2020 per ragioni di necessità, tra i più sollecitati ed esposti in questa fase di emergenza sanitaria; Corigliano-Rossano, come sappiamo, occupa un posto non facile, stante la presenza di casi conclamati di COVID-19, per cui la “liquidità“ del contagio rappresenta una concreta situazione di pericolo non ancora rimossa; Per tale ragione saranno inasprite le sanzioni per i trasgressori, istituendo una sanzione pecuniaria, che va ad aggiungersi alla commissione dei reati penali; RITENUTO indifferibile ed urgente l’adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell’infezione da COVID-1 9 ed al reperimento di dispositivi di protezione assolutamente necessari nel territorio di questo comune;
VISTO
I’ art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;
ORDINA
sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, quanto segue:
a) la chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i Lungomari, la spiaggia e l’arenile insistenti nel territorio comunale e, in particolare, nei parchi pubblici, nelle piazze e negli spazi verdi; b) il divieto assoluto ai proprietari di più alloggi di transitare dall’uno all’altro, dovendo, gli stessi, permanere negli alloggi di residenza, salvo diversa comunicazione fatta pervenire al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e per comprovate ragioni di necessità; c) il divieto della pratica sportiva all’aperto, in forma sia individuale che aggregata, salvo che per necessità mediche debitamente certificate; d) il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti, salvo comprovati motivi risultanti rigorosamente dall’autocertificazione, attestante anche il proprio status con riferimento alla quarantena ed alla contrazione del virus COVID-19; e) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali sul territorio comunale, senza alcuna deroga, il sabato nelle ore pomeridiane e la domenica per tutta la giornata, nonché la chiusura alle ore 18.30, senza eccezioni, nei giorni feriali; f) la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in tutte le aree di servizio che insistono sul territorio comunale; g) il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più d i una volta ogni due giorn i; in tal caso l’autocertificazione non sarà considerata adeguatamente motivata, così come definito al punto i); h) il divieto di recarsi presso gli uffici postali e bancari, così come presso qualsiasi altro ufficio eventualmente aperto al pubblico, per operazioni non strettamente necessarie e differibili (non a scadenza); in caso non si riesca a dimostrare la non differibilità e/o necessità dell’operazione, l’autocertificazione non sarà considerata adeguatamente motivata, così come definito al punto i); i) l’inasprimento delle sanzioni a carico dei conducenti di veicoli e/o dei pedoni circolanti nel territorio comunale senza giustificato motivo, ovvero: I. omettendo l’esibizione dell’autocertificazione richiesta dall’ultimo DPCM - comprensiva anche delle notizie in ordine ad una possibile intervenuta quarantena o, ancor di più, ad una presunta positività da COVID-19; II. esibendo una autocertificazione rispetto a motivazioni di non comprovata necessità; III. circolando ripetutamente, pur esibendo la autocertificazione; IV. in caso di circolazione ingiustificata di minori, saranno chiamati a rispondere sia penalmente che amministrativamente i titolari della potestà genitoriale; j) restano in vigore tutte le misure e le restrizioni vigenti sancite nelle ordinanze precedenti in tema di contenimento dell’infezione da COVID-19 e non superate dalla presente ordinanza, per le quali si estendono le sanzioni, così come definite nella presente ordinanza; RICORDA E RIBADISCE
che, ai sensi del DPCM 11/03/2020 e provvedimenti correlati e precedenti, è obbligatorio attenersi alle seguenti disposizioni: le persone che entrano nella Regione Calabria provenienti da altre regioni o dall’estero a far data dal 14 marzo 2020 sono poste in quarantena obbligatoria e sono tenute a registrarsi per come indicato nell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020; il transito pedonale è ammesso negli stessi casi eccezionali di quello veicolare e,come tale, richiede l’esibizione dell’autocertificazione che lo giustifichi con riferimento ad una delle tre tipologie contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020; le autocertificazioni rimandano ad un’opzione, tra quelle consentite, che sarà oggetto di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, per cui le dichiarazioni non veritiere sono foriere di responsabilità penale; le “situazioni di necessità“ non si prestano ad un’interpretazione soggettiva, ma sono circostanze indifferibili rispondenti ad esigenze primarie del soggetto (e/o dei suoi familiari) coincidenti con gli “accessi“ consentiti dal DPCM; il divieto di assembramento in relazione sia alle cerimonie civili che a quelle religiose è da intendersi in senso assoluto, senza alcuna concessione; né il clero né i titolari di agenzie di affari (pompe funebri) sono legittimati a derogare al divieto di cui sopra e, in virtù del loro ufficio, non saranno considerati meri spettatori di quanto eventualmente indebitamente accada;
il commercio al dettaglio deve limitarsi all’acquisito di generi alimentari e di prima necessità, con obbligo per i cittadini di evitare file ed assembramenti pericolosi presso le casse ed obbligo per gli esercenti di predisporre segnali visibili per garantire distanze di sicurezza, conformi a quelle indicate nei DPCM, e di assicurarsi che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza previste dagli stessi; DISPONE
che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza; a tutti gli operatori del settore trasporti che operano (hanno fermate o linee) sul territorio comunale; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell’ordine presenti su Corigliano-Rossano; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della Regione Calabria; ali’Azienda Sanitaria Provinciale; alla Direzione Sanitaria dello Spoke Corigliano-Rossano; ai distretti sanitari; che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
STABILISCE
Che la presente Ordinanza integra le precedenti;
COMUNICA
che l’inosservanza della presente ordinanza integra la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (Inosservanza di un provvedimento di un’autorità) con pena prevista dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare una ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica ) con pena prevista della reclusione da 6 mesi fino a 3 anni; che, sul piano amministrativo, l’inosservanza della presente ordinanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di E 80 ad un massimo di E 500,00. “... avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Corigliano Informa
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