SI alla Fusione e bugie latenti |
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lunedì 10 luglio 2017 13:21 |
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A parere di chi scrive il beneficio più importante nel caso di fusione tra i comuni di Rossano e Corigliano resta (e resterà) il maggiore peso politico della nuova città unica, beneficio trasversalmente riconosciuto in tutte le relazioni di fattibilità sulla fusione, un vantaggio fondamentale per una realtà come la nostra da sempre nel dimenticatoio.
Nella giornata di ieri sera in piazza “Portofino” di Schiavonea mi sono stati posti una serie di interrogativi da alcuni presenti ed a questi quesiti mi appresto a rispondere con tutti i miei limiti:
Premetto, come sempre, che la “legge” non teme confronti ed è sempre alla noiosissima prescrizione normativa che mi attengo fedelmente e se dovessi scrivere il falso invito pubblicamente chiunque a smentirmi. Ma non sarà facile.
La prima “bugia” da combattere, che mi è stata posta più e più volte ieri sera, è quella secondo cui i voti del referendum di Rossano e Corigliano finiranno in un unico calderone per cui: se vince nettamente il SI a Rossano ed a Corigliano vincesse il NO di poco passerebbe comunque il Si poiché si dovrebbe fare una semplice addizione dei voti.
Tutto falso, bugia enorme.
L’art. 44 delle LR Calabria nr 13/1983 e ss modifiche, è stata modificata dalla LR 43 del 2016 art. 16 co. 1 dove la frase “… complessivi dell’intero bacino elettorale …” è stata abrogata, per cui, sempre con leggi alla mano, il calcolo non riguarderà l’intero bacino elettorale ma i singoli collegi. Con buona pace di tutti i detrattori non vi sarà alcun calderone.
In merito all’irreversibilità del processo di fusione una volta pronunciato il SI, abbiamo una seconda bugia ancora più falsa.
Vi saranno ben tre passaggi di valutazione dell’Iter di fusione. Il primo è del consiglio regionale che entro 60 giorni dovrà deliberare sul processo di fusione (art. 45 co. 1 LR 13 del 1983); il secondo passaggio è disciplinato dall’art. 19 LR Calabria 15 del 2006 Secondo cui “1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale sugli obiettivi previsti per l’anno successivo.” Per cui la Regione vigila ancora sulla fattibilità della fusione ed infine, terzo passaggio, lo studio di fattibilità il quale indicherà se è conveniente o meno fare tale passo. Per cui, leggi alla mano, la inarrestabilità del processo è la seconda “bufala” da screditare.
La terza bugia riguarda il “quorum” dei votanti.
Premesso che tale quorum non è previsto neanche dalla Regione Emilia Romagna poiché in Italia i referendum sono sempre stati notoriamente eventi “deserti”, occorre rilevare una serie di strane circostanze.
Ribadisco per la seconda volta che nel ballottaggio Torchiaro vs Geraci per la carica di sindaco di Corigliano si presentarono al voto 15.000 abitanti, circa il 20% della popolazione coriglianese, (mentre alla prima chiamata al voto si espressero 22.864 elettori su 39.000 aventi diritto, circa il 60%), la domanda che mi pongo e che vi pongo è: come mai la richiesta del quorum nasce per questo referendum ed invece sulle elezioni politiche ed amministrative nessuno ha portato mai avanti questo tipo di battaglia?
La risposta è semplice e duplice: molti temono di perdere la poltrona in comune con un bacino elettorale di 80,000 voti (perché non puoi più coltivare il rapporto clientelare con “i soliti ignoti”) e molti vogliono uccidere l’iter referendario senza ascoltare il popolo, e se prima tale idea era un dubbio ora è una certezza.
Tali discorsi non si riferiscono a tutti ma solo a coloro i quali dimostrano di essere volontariamente ciechi e sordi ai riferimenti normativi.
Urge porre delle basi certe sulle erogazioni di denaro che lo Stato destina ai comuni fusi ed occorre pertanto partire dal dossier redatto dal “servizio studi del senato” anno 2017, in merito “al fondo di solidarietà comunale” ed al “contributo straordinario” disciplinati dall’art. 1 commi 446-452 ddl stabilità 2017.
In primis gli artt. 449 e 450 garantiscono un aumento progressivo del Fondo da distribuire su base perequativa di fabbisogno e capacità di riscossione fiscale del Comune interessato, per cui se sei in difficoltà economica e non hai grande capacità di riscossione lo Stato ti dà una mano (art 449 ddl stabilità 2017);
il comma 447 (ddl stabilità) prevede un aumento dal 40 al 50% per la quota di “contributo straordinario” ai Comuni fusi, ove per contributo debba intendersi finanziamento a fondo perduto (senza pertanto il giogo degli elevati interessi bancari) per ben 10 anni e scusate se è poco;
il fondo gode allo stato attuale di un importo pari a 60.000.000 di euro da dividere tra Comuni fusi e Comuni uniti (vedasi art. 53, comma 10, l. 388/2000) (fonte IFEL 2017 pag. 23).
Il comma 447 prevede un aumento dal 40 al 50% del “contributo straordinario” da attribuire per ogni ente fuso che non potrà comunque superare i 2 milioni di euro (pertanto Corigliano e Rossano se fusi non potranno avere un contributo straordinario non superiore a 2 milioni di euro) (fonte IFEl 2017 e ddl stabilità 2017).
I criteri di distribuzione del “fondo di solidarietà” sono invece normati dal comma 449 il quale stabilisce che per poter accedere al fondo i comuni debbono versare il 22,43% dell’IMU standard e, a seguito di tali versamenti, i comuni fusi potranno beneficiare dei crediti di fondo di solidarietà e contributo straordinario per come sopra indicato, in sostanza: il comune versa una quota dell’IMU e dimostra di riscuotere un certo importo di tasse e lo Stato, con una politica premiale, restituisce quanto versato in misura superiore.
In merito agli ulteriori vantaggi per i comuni fusi la legge di bilancio consente corsie preferenziali per gli spazi finanziari anni 2017 2019, la domanda che ci si pone è: cos’è lo spazio finanziario? Bene, lo spazio finanziario è un beneficio concesso alle Regioni che si abbatte sugli enti locali. Lo Stato accorda uno “sconto“ sugli obiettivi del patto di stabilità interno ai governatori e questi lo ripartiscono tra i Comuni e le Province del loro territorio. In base all’articolo 1, comma 138, della legge di stabilità 2011 i sindaci e i presidenti di Provincia possono peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Non si può parlare di una vera è propria deroga al patto di bilancio ma poco ci manca (fonte il Sole 24 ore, Enti Locali & Pa).
Daniele Torchiaro
vice presidente comitato “IN Comune Corigliano Rossano”
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COMUNICATO STAMPA
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