Regione: Nota esplicativa dell’Ente relativa ai Ministri del culto |
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La nota conferma che le celebrazioni liturgiche si possono svolgere ma senza la partecipazione dei fedeli |
giovedì 16 aprile 2020 11:07 |
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Premesso che - con Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della regione Calabria, recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVid-l9. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, in materia di igiene e sanità pubblica. Provvedimenti applicabili sul territorio regionale fino al 3 maggio 2020“, vengono fissate norme di dettaglio ed integrazione - per il territorio calabrese - della disciplina vigente a livello nazionale in tema di prevenzione e contrasto della diffusione della Covid-l9; - nell’Ordinanza - all’allegato 1, punto 1, paragrafo 8 - espressamente si prevede che “relativamente ai Ministri del culto,è consentito recarsi presso il luogo di competenza, assimilato ad esigenze lavorative, per il solo tragitto abitazione-luogo di culto e senza la possibilità di avere contatti con i fedeli“; - tale disposizione riporta in maniera succinta quanto riportato nella Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’emigrazione del 27 marzo 2020, che interviene a regolamentare compiutamente in via interpretativa le questioni in ordine alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione all’esercizio del diritto alla libertà di culto: - in particolare, l’anzidetta Circolare espressamente stabilisce, tra l’altro, che “le celebrazioni liturgiche non sono in sè vietate, ma possono continuare e svolgersi senza la partecipazione dei fedeli“, ma comunque alla presenza “dei soli celebranti e degli accoliti necessari per l’officiatura del rito [...], in quanto si tratta di attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio“, ed ancora che “in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli agenti accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19“; - le richiamate previsioni sono pienamente coerenti con gli obiettivi, le finalità ed il dettato dell’Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020; Ravvisata la necessità di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione dell’Ordinanza medesima limitatamente alla previsione di cui all’allegato 1, punto 1, paragrafo 8; si precisa che la corretta e puntuale interpretazione ed applicazione delle statuizioni di cui all’allegato 1, punto 1, paragrafo 8 dell’Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020 deve essere effettuata con rinvio alla Circolare del Ministero dell’Interno e al Dipartimento per le libertà civili e l’emigrazione del 27 marzo 2020, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta e che ad ognibuon fine si allega in uno alla presente.
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COMUNICATO STAMPA
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