Assistenti fisiche, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha rigettato l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, Coop Sociale VITASÌ impresa sociale e associazione promozione sociale ANTEAS, decretando che la domanda cautelare non può allo stato trovare accoglimento in quanto non sussiste una situazione di danno grave e irreparabile per la RTI seconda classificata.
È quanto stabilito dopo che il Presidente della Prima sezione del TAR Calabria di catanzaro, Vincenzo SALAMONE ha letto la relazione presentata dal Comune di Rossano, rappresentato e difeso dall’avvocato Miryam MACELLA.
L’udienza è stata quindi rinviata alla Camera di consiglio per MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE per la trattazione collegiale. - (Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying/345.9401195) |