Questione presunte residenze, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la tesi dell’Esecutivo DONNICI: il ricorso al TAR presentato dalla lista RINASCITA era inammissibile, infondato ed irragionevole. Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema prima e le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario: si tratta di una controversia concernente i diritti soggettivi perfetti di elettorato attivo.
È quanto fa sapere il Sindaco Angelo DONNICI che esprime grande soddisfazione per l’epilogo di una vicenda giudiziaria il cui esito finale pur tuttavia non era mai stato in discussione, per quanto il risultato ottenuto dall’Amministrazione Comunale e dai singoli amministratori definisce una vicenda giudiziaria che si protrae da circa 2 anni, e che, ad oggi, è stata esclusiva causa di dispendio di risorse economiche pubbliche ed energie. Dunque la tesi dell’Esecutivo è stata accolta: i cosiddetti diritti di elettorato attivo, tra cui anche l’accertamento dei trasferimenti di residenza, sono diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario e non del Tar che si occupa invece di dirimere le controversie attinenti gli interessi legittimi.
L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – alla luce della univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite - stabilisce che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo. Le questioni che investono diritti soggettivi perfetti precedono la convocazione dei comizi elettorali possono essere appunto fatte valere dinanzi al giudice munito di giurisdizione nel modi e nei tempi previsti dalla legge.
I FATTI. – In seguito all’ultima competizione amministrativa, la lista RINASCITA, concorrente della lista risultata vincente ha presentato ricorso al TAR chiedendo l’accertamento dei residenti. La materia in questione, tuttavia, non era di competenza del giudice amministrativo. Da qui il rilievo di inammissibilità, infondatezza ed irragionevolezza degli amministratori di Mandatoriccio sul quale il TAR non si era pronunciato fino ad ora, avviando al contrario inutile e dispendiosa attività istruttoria, attraverso la nomina di un rilevatore cui è stato demandato il compito di verificare il presunto flusso anomalo dei trasferimenti di residenza negli anni 2013- 2014.
Il Primo Cittadino tiene a precisare che in ogni caso gli stessi accertamenti impropriamente effettuati dal giudice amministrativo non avevano rilevato alcuna irregolarità in materia di residenze e che anzi si era potuto accertare che “il presunto flusso anomalo” aveva riguardato esclusivamente parenti, grandi lettori e candidati della stessa lista Rinascita. Pertanto al solo scopo di ottenere la pronta definizione della materia, non avendo il Tar inteso deliberare sul rilievo della propria giurisdizione, l’Esecutivo DONNICI ha attivato il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dai codici di dritto amministrativo e di procedura civile, con la conseguenza sospensione del giudizio dello stesso TAR e la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Cassazione, che quale Giudice Supremo dell’Ordinamento non poteva che confermare la tesi avvalorata da sempre dall’Amministrazione Comunale, la quale sta opportunamente valutando come ottenere il risarcimento ed il rimborso di tutte le spese anticipate e sostenute dal Comune per le necessarie difese dei vari giudizi, rispetto a domande giudiziarie palesemente infondate ed illegittime. – (Fonte: Montesanto Sas – Comunicazione & Lobbying) |