Sospensione degli adempimenti tributari per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Mentre lo stop ai versamenti tributari è parametrato alle dimensioni delle imprese. Bonus di 100 euro nella retribuzione per chi ha lavorato nel mese di marzo, indennizzi da 500 euro per le partite Iva. Stop ai versamenti delle ritenute alla fonte per le imprese di turismo, sport, arte, cultura, trasporto, ristorazione ed educazione. Credito di imposta alle imprese per i costi di sanificazione degli ambienti di lavoro. Disciplina fiscale ad hoc per le donazioni per l’emergenza corona virus. Sono queste alcune delle novità fiscali nell’ultima bozza del decreto legge da 17 miliardi che sarà esaminato dal consiglio dei ministri di stasera. Stop per tutti agli adempimenti fiscali. Versamenti, blocco a seconda del fatturato. Sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite Iva con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. Nel provvedimento si prevede per i soggetti, invece, di più ridotte dimensioni (con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000) che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli adempimenti sospesi saranno ripresi entro il 31 maggio 2020. Prorogati anche al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Bonus presenza. Il bonus da 100 euro è erogato per i dipendenti, pubblici e privati, con un reddito lordo entro i 40 mila euro, non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. Attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione. Donazioni Covid-19. La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19. La disposizione è prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese. Per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che vengono elargite. Entro la soglia dei 30 mila euro. Per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.Sospensioni per settori particolarmente colpiti. Fino al 30 aprile le sospensioni dei versamenti delle ritenute alla fonte e gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e le assicurazioni obbligatorie per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator sono estese anche settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, Inoltre sospesi anche i termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione. Affitti negozi, canoni rimborsati. La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione utilizzando il Modello F24. Stop accertamenti e controlli fiscali. L’articolo sospende i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.In particolare, per quanto riguarda l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31–ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle istanze, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016. Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello si stabilisce che – laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza. Sospensione cartelle di pagamento. La sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. |