In presenza di terreni inseriti come edificabili nel Piano Regolatore Generale (PRG), l’ufficio comunale competente deve procedere con l’avviso di accertamento se i soggetti non sono in regola con i pagamenti. Proprio come è avvenuto nella vicenda oggetto di una recente decisione della Commissione Tributaria di Cosenza, riportata tuttavia in modo errato nei giorni scorsi sui media.
È quanto precisa l’Amministrazione Comunale chiarendo che l’avviso di accertamento ICI 2006, notificato alla citata signora R.C. non è stato annullato in sede di autotutela per mancanza della prova dell’iscrizione negli appositi elenchi INPS e della conduzione diretta dei terreni e il giudizio in Commissione Tributaria Regionale di catanzaro si è concluso per un vizio di notifica e non con un accertamento sostanziale sul fatto. Ragion per cui – si aggiunge – l’ufficio comunale era tenuto ad accertare quel tributo non versato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione.
Bisogna sempre rispettare le sentenze ma non essendoci nel caso di specie un principio accertato – anticipa l’Amministrazione Comunale – si dovrà ricorrere in appello avverso anche la recente sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza per avvisi ICI 2008 e 2009 intestati alla Signora R.C. cui si fa riferimento nelle notizie imprecise diffuse nei giorni scorsi.
Oltre all’istituto dell’autotutela amministrativa – conclude l’Amministrazione Comunale – la legge in materia ha introdotto anche per i tributi comunali l’istituto della mediazione/reclamo attraverso il quale numerosi contenziosi sono risolti prima che sia incardinato il giudizio avanti ai giudici tributari. - (Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying – 345.9401195) |