Statuto, dalla lettura degli articoli che disciplinano gli organi comunali, divulgati dalla Commissione consiliare, vengono purtroppo rafforzate le perplessità sul metodo (prima che sul merito) e la preoccupazione sull’andamento dell’importante e fondamentale fase costituente. In verità non si ha notizia della definizione o meno, ed in che forma, delle disposizioni sui Principi Generali e sugli istituti di partecipazione. Non si stanno assumendo decisioni fondamentali su temi pregiudiziali. Sui tanti, non si è ancora operata la scelta se istituire ed in che numero i Municipi che – oltre a rivestire una forte valenza politica – ha inevitabili effetti sulla disciplina degli Organi e sull’Organizzazione dell’Ente. Occorre perciò un diverso ordine di approccio alle questioni. – Continua, con il nono contributo sugli organi dell’ente, l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul redigendo Statuto di Corigliano-Rossano promossa dallo Studio Candiano Avvocati.
CONTRIBUTI STUDIO CANDIANO AVVOCATI
9/GLI ORGANI DELL’ENTE
Anche questa volta con le norme dello Statuto si duplicano quelle del Testo Unico degli Enti Locali: infatti gli articoli 15 (Organi di governo), 16 (Il Consiglio Comunale) e 17 (Presidenza del Consiglio Comunale) si sovrappongono agli articoli 36, 38, 39 e 42 TUEL. Se poi si considera la chiusura dell’articolo 15, secondo cui gli Organi “svolgono le funzioni loro assegnate dalla legge” viene da chiedersi cosa fa lo Statuto e se si è rinunciato all’esercizio della relativa Autonomia.
Occorre ribadire che allo Statuto compete il momento istitutivo/costitutivo di uffici o organi ed ai Regolamenti la disciplina per il loro funzionamento. La riserva statutaria di cui all’art. 38/II TUEL per la costituzione delle commissioni consiliari, viene esercitata con scarsa chiarezza e dubbia legittimità.
Per esempio, in funzione di garanzia per le Commissioni di controllo (?), si prevede che siano “presiedute e prevalentemente composte da consiglieri d’opposizione”, mentre l’uso degli avverbi è tendenzialmente da evitare nelle norme per motivi di chiarezza in sede applicativa. Se si vuole pensare ad un contrappeso è opportuno agire sul ruolo della Presidenza, con una previsione netta e chiara di riserva ad un rappresentante della minoranza.
Infatti la prevalenza numerica dei componenti consiglieri – oltre che illogica – rischia di prestare il fianco ad una censura per violazione del principio della composizione proporzionale delle commissioni, ex articolo 38 TUEL.Inoltre occorre meglio definire il significato di “controllo”, perché esso – insieme alla funzione di indirizzo – già appartiene al Consiglio Comunale di cui le commissioni sono la proiezione. Vanno cioè indicate, anche non tassativamente, le materie o i casi in cui si ritiene che la commissione debba essere sganciata dalla logica di maggioranza. Non solo. La stessa costituzione delle commissioni consiliari ordinarie deve trovare già nello Statuto un qualche riferimento metodologico, per esempio ancorandole per numero e tipologia, alle correlate competenze degli assessorati o alla macro struttura dell’Ente.
La previsione che “nelle elezioni dei Presidenti delle Commissioni deve essere complessivamente rispettata la parità di genere” è lodevole nelle intenzioni, ma problematica nell’attuazione. Essa, poco chiara, non tiene conto dell’autonomia delle commissioni, che rende impossibile normare un preventivo accordo sull’attribuzione delle Presidenze di ognuna di esse nel rispetto della parità di genere. Perciò, più praticabile è la previsione di un’alternanza tra generi diversi alla Presidenza di ciascuna commissione durante il periodo di consiliatura.
Non è comprensibile nemmeno la previsione dell’articolo 17, che riguarda la Presidenza del Consiglio Comunale, che rinvia al “regolamento consiliare il quale prevede anche l’elezione di un vicepresidente, scelto tra i consiglieri di minoranza”: norma ambigua che sovrappone e confonde competenze statutarie e regolamentari; mentre, nel merito, l’attribuzione alla minoranza della vice presidenza sembra incomprensibilmente escludere quella della Presidenza.
È qualificante, invece, l’attribuzione al Consiglio Comunale dell’autonomia finanziaria, che però va completata con la costituzione dell’organo o dell’ufficio deputato all’esercizio della relativa funzione, come per esempio un Ufficio di Presidenza. Così come l’istituzionalizzazione dei Gruppi Consiliari necessita di un’attenzione maggiore della semplice menzione in sede di Statuto. Va presa in considerazione anche l’ipotesi di attribuire un ruolo ben definito alla Conferenza dei capigruppo, per snellire e razionalizzare i lavori del Consiglio e delle Commissioni. Ma di tutto ciò e, magari, di altro non si trova traccia. |