«Non si può procedere all’emanazione di una nuova Ordinanza di chiusura delle scuole primarie di primo e di secondo grado in quanto il relativo provvedimento sarebbe nullo ai sensi dell’art. 21-septies della L.241/1990 sul procedimento amministrativo e potrebbe costituire di rilievo penale, ex art. 650 c.p., qualora inteso come inottemperanza all’ordine giudiziale. L’unico rimedio esperibile è il ricorso in appello al Consiglio di Stato il quale è stato prontamente esperito tant’è che risultano già iscritti i ricorsi in appello avverso entrambi i Decreti Cautelari emessi dal Tar di catanzaro. Auspichiamo in una celere e tempestiva decisione da parte dl Presidente del Consiglio di Stato». In un post su Facebook, il governatore reggente Nino Spirlì riposta l’ultimo parere dell’ultimo consulto legale riguardo all’ordinanza che rinviava il rientro a scuola in Calabria ed è stata sospesa dal Tar di catanzaro. Spirlì ribadisce di essere alla ricerca di un modo «legale (non è che se ne possa cercare uno “illegale”, ndr) per garantire la didattica a distanza o mista ai nostri bambini, adolescenti, giovani. Purtroppo, devo constatare che, ancora, nella nostra amata Calabria, i pochi governano e decidono per i molti». In realtà a decidere, basandosi sulle leggi, è stato il Tribunale amministrativo regionale, non i firmatari del ricorso. La Regione ha predisposto il rinvio sulla base dei dati epidemiologici, ma un gruppo di genitori ha chiesto di bloccare l’ordinanza firmata Spirlì. Al quale adesso non resta che attendere la decisione del Consiglio di Stato. |