Nuova ordinanza della governatrice Jole Santelli, la 51esima dall’inizio dell’emergenza Coronarivus, che introduce «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2». I punti ordinati tramite il provvedimento sono in tutto 19, e vengono elaborati per conformare le misure restrittive ancora in atto, rispetto all’effettivo rischio epidemiologico attualmente presente in Calabria. Tra le misure ordinate da Jole Santelli, che dovranno essere osservate a decorrere dal 15 giugno 2020, spicca la ripartenza delle «attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” approvate in data 11.6.2020, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020». Continua il documento (da punto 2 a 19): «2. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie: a) prot.185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; b) prot.185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il mancato rispetto delle misure contenute nell’Allegato A alla presente Ordinanza e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge. 3. Per tutte le attività, comprese quelle già consentite, si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall’8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza. 4. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 5. Sono consentiti – a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico – gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi dell’art. 1 lettera e) del DPCM 11 giugno 2020. 6. A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito – in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot. 7. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020. 8. Rimane obbligatorio il censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti per incarichi istituzionali. In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 49/2020 i Dipartimenti di Prevenzione, garantiscono un adeguato livello di screening a SARS-CoV-2, con tampone rino-faringeo, da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it e, di tale attività, forniscono report periodico ( con cadenza almeno settimanale ) al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. 9. A decorrere dal 21 giugno 2020 l’attività di screening con tampone rino-faringeo è proposta, a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. 10. Le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee forniscono, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale, ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing. 11. Le Aziende Sanitarie Provinciali, anche attraverso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, adottano iniziative atte a favorire la diffusione delle informazioni utili alla popolazione residente e ai turisti, per migliorarne la compliance alle azioni di prevenzione fissate nella presente Ordinanza, al fine di agevolare l’attività di contact tracing tradizionale. 12. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 13. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 14. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 15. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto. 16. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 17. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 8 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 18. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 11 giugno 2020; 19. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate». |