E’ stata firmata questo pomeriggio dal sindaco Flavio Stasi l’ordinanza, contingibile e urgente, con la quale l’ente emana i primi provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus) art.50, comma 5, D.Lgs. 26712000. Qui di seguito riportiamo integralmente l’ordinanza in questione.
ORDINANZA N. 31 del 24/02/2020 Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente - provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l’emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus) art.50, comma 5, D.Lgs. 26712000.
IL SINDACO
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVI D-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diff usivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi in alcune Regioni del Nord Italia;
Vista la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/ 2020; Visto il DPCM del 23/ 212020; Visto l’art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingi bili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...“;
Visto l’art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di pi ù comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti. ..“;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedi menti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;
ORDINA
a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall’espansione epidemica, indicati dall’allegato 1 del DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; - Veneto: Vò), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare a questo Ente (recapiti sotto indicati), all’ASP ed ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;
INVITA
altresì, quanti provengono dalle Regioni interessate dall’espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) ad effettuare i medesimi adempimenti;
ORDINA
• alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio;
• agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;
• segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell’ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;
INVITA
• le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l’opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l’arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio;
RACCOMANDA
• a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
• a tutti i cittadini che ne ravvisino l’esigenza, di contattare i numeri di emergenza 1500 nonché 0961883346 e 0961883016, resi noti dalla Regione Calabria.
STABILISCE
• che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massi ma diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
• la trasmissione della presente ordinanza a: 1. Prefettura di Cosenza; 2. Regione Calabria; 3. Provincia di Cosenza; 4. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 5. Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale; 6. A tutte le Forze dell’Ordine.
AVVERTE CHE
• la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
• l’eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge.
COMUNICA
che per le comunicazioni al Comune di Corigliano-Rossano di cui alla presente ordinanza, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti recapiti:
Protezione Civile protezionecivile.coriglianorossano@asmepec.it 340/1279882 0983/516141 fax/tel - 0983/516138 - 0983/516139
Comando della P.M. poliziamunicipale.corigliano-rossano@asmepec.it 388/7564061 - 348/1 510710 0983/81823 - 0983/8915140 - 0983/529560 - 0983/520636
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla Casa Comunale, 24 febbraio 2020
Il Sindaco lng. Flavio Stasi |