Come tutti sappiamo, nello scorso 7 di marzo, S.E il Prefetto di Cosenza ha provveduto a nominare una commissione d’indagine, composta da tre alti funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale ha esercitato i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare, per delega del Ministro dell’Interno, e ciò al fine di verificare l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa presso l’Amministrazione di Corigliano Calabro, retta dal Sindaco Geraci.
Su tale procedura di accesso ed accertamento, disciplinata dal Testo Unico sugli Enti Locali, agli artt. 143 e segg., è calata fin da subito una coltre di ignoranza così spessa da potersi tagliare con il coltello. Senza contare le vacue “filippiche” ad opera di qualche attempato nonnetto “tuttologo” il quale sembrerebbe essere convinto che a qualcuno basti scrivere un paio di letterine (magari indirizzate a Babbo Natale, visto che è periodo) per fare arrivare in un Comune niente di meno che la Commissione d’Accesso Antimafia. Forse è davvero il caso di stenderci sopra un bel velo di compassionevole “pietas”.
Premesso ciò, non riesco davvero a comprendere l’atteggiamento di coloro i quali, all’atto di scioglimento del Comune di Cassano all’Ionio, abbiano esultato o, in alternativa, tirato “sospiri di sollievo” come se, in qualche modo, la procedura di accesso che ha interessato Cassano fosse legata a doppio filo, a mezzo di chissà quali leggi e regolamenti, a quella che riguarda Corigliano, oppure che le risultanze dell’una escludessero, evidentemente, l’altra.
Ebbene, mentre la procedura di accesso ed accertamento intercorsa nella Città di Cassano può sicuramente dirsi, de facto, conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri (assunta lo scorso 22 di novembre su proposta del Ministero dell’Interno) di sciogliere il Consiglio Comunale Cassanese per Corigliano, invece, il procedimento di accesso ed accertamento, anch’esso teso ad identificare l’eventuale sussistenza di infiltrazioni mafiose, non è, ad oggi, ed a differenza della fattispecie Cassano, affatto concluso. E, infatti, se è pur vero che, allo stato attuale, il Ministero degli Interni non ha sottoposto all’attenzione del Consiglio dei Ministri, relativamente a Corigliano, alcuna eventuale proposta di scioglimento, ai sensi e per gli effetti dei commi primo e quarto art. 143 del TUEL, è altrettanto vero come, lo stesso Ministero dell’Interno, e sempre alla data di oggi, di contro non ha neppure ancora provveduto ad emanare alcun “decreto di conclusione del procedimento”, il quale attesti ufficialmente per Palazzo Garopoli l’eventuale “insussistenza dei presupposti per lo scioglimento”, previa verifica dell’assenza del condizionamento mafioso, ai sensi e per gli effetti del comma settimo, art. 143 del TUEL.
Dunque, per coloro i quali non l’avessero ancora capito o fossero particolarmente duri d’orecchio, repetita iuvant: il Ministero dell’Interno, entro e non oltre il 22 di dicembre prossimo, dovrà percorrere obbligatoriamente e necessariamente una delle tre seguenti, alternative e differenti strade:
1) Proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, previa verifica della eventuale sussistenza di infiltrazioni/condizionamenti mafiosi, ai sensi e per gli effetti del comma quarto art. 143 del TUEL.
Oppure:
2) Emanare un “decreto di conclusione del procedimento” ufficiale, il quale attesti l’eventuale insussistenza dei presupposti per lo scioglimento e, dunque, l’acclarata e verificata assenza di qualsiasi infiltrazione/condizionamento di tipo mafioso nei confronti dell’Amministrazione Comunale Coriglianese, ai sensi e per gli effetti del comma settimo art. 143 del TUEL.
Oppure:
il Ministero dell’Interno nell’ipotesi in cui non sussistano né i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale e, allo stesso tempo, non siano presenti neppure quelli per l’emanazione di un decreto negativo di accertamento, ai sensi e per gli effetti, questa volta, del comma quinto dell’art. 143 del TUEL, può riservarsi di adottare, sempre a mezzo decreto ministeriale, dei veri e propri provvedimenti “ad personam”, infatti:
3) “Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del Prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.”
Ad oggi, Mercoledì 29 Novembre ore 20:00, il procedimento di accesso ed accertamento riguardante l’Amministrazione Coriglianese non si è ancora, evidentemente, esaurito in quanto il Ministero dell’Interno, come detto, non ha ancora né proposto lo scioglimento del Comune, né ha provveduto ad emanare l’apposito decreto di accertamento negativo e né, infine, ha adottato provvedimenti “ad personam”. Il Ministero può contare ancora, dunque, su di ulteriori 23 giorni al fine di assumere la sua decisione finale in merito a Palazzo Garopoli, qualsiasi essa sia.
Non mi pare molto difficile da capire. Basterebbe solo leggere. |